mercoledì 22 luglio 2015

Pronti per la raccolta firme referendum abrogativo

Davide Capobianco: Pronti per raccolta firme referendum abrogativo
 DDL La buona scuola
COMITATO NAZIONALE “LEADERSHIP alla SCUOLA” REFERENDUM ABROGATIVO

APPELLO AI SINDACATI SCUOLA
AI SEGRETARI NAZIONALI DEI SINDACATI SCUOLA
AI SEGRETARI REGIONALI DEI SINDACATI SCUOLA
AI SEGRETARI PROVINCIALI DEI SINDACATI SCUOLA
ALLE RSU
Autorevolissimi Rappresentanti dei Sindacati della Scuola,
umilmente vi chiediamo di fare un ultimo sforzo definitivo e risolutivo per salvare la SCUOLA ITALIANA dagli effetti nefasti della legge di Renzi. A nome di tutto il mondo della scuola, operatori scolastici ed utenti, vi rivolgiamo questo appello. Noi siamo un comitato di base che non vuole caratterizzarsi né sindacalmente né politicamente. Con passione abbiamo partecipato a tutte le iniziative messe in campo da voi sindacati ma contemporaneamente ci siamo preparati al peggio:
A.che la legge fosse approvata
B.che la legge fosse approvata a ridosso dell’estate ( così come purtroppo è avvenuto) intercettando, in questo, il probabile scopo recondito di creare enormi difficoltà a chi avesse voluto promuovere un’iniziativa referendaria e con l’intento -questo palese ed evidente- di soffocare la protesta nel silenzio delle ferie.
Intuendo la deriva autoritaria e sorda del modus operandi adottato dal governo Renzi, già dal mese di marzo il comitato nazionale “leadership alla scuola”, ha iniziato a predisporre l’organizzazione dell’iniziativa referendaria, INPARTICOLARE:
- un portale appositamente allestito che consentirà ai promotori del referendum, caratterizzati e non caratterizzati sindacalmente, di riconoscersi in questo spazio virtuale in modo da favorire i contatti sul territorio, la collaborazione e l’organizzazione di comitati territoriali e scolastici.
- reti di comunicazione in tempo reale realizzate attraverso social network (facebook), mailing list, applicazioni mobili (whatsapp)
- materiale informativo e pubblicitario
- adempimenti tecnico-burocratici e legali
Il nostro unico obiettivo finale è ARRIVARE ALL’ABROGAZIONE DELLA LEGGE.
Pertanto mettiamo tutta questa nostra organizzazione a vostra completa disposizione perché intimamente convinti che i SINDACATI SCUOLA siano i migliori protagonisti per raggiungere l’obiettivo finale: abrogare questa legge attraverso la partecipazione sempre più attivae responsabile di chi la scuola la fa e la vive ogni giorno conpassione, impegno, intelligenza e spirito di abnegazione, dispiegando grande professionalità al servizio degli studenti.
Ai sindacati scuola chiediamo anche l’importantissima azione nel coinvolgere l’insieme delle confederazioni a cui appartengono.
Poniamo inoltre alla vostra attenzione le seguenti riflessioni:
Iniziare l’anno scolastico in concomitanza con l’impegno di tutto il mondo della scuola nella raccolta firme referendum senz’altro attenuerà gli effetti nefasti della Riforma, condizionerà, renderà incerta e quindi rallenterà l’azione del Governo nell’attuazione delle “deleghe in bianco“e farà sentire al Governo e ai Dirigenti scolastici il nostro “fiato sul collo” .
Questa legge, se non verrà bloccata immediatamente con il referendum, potrebbe lasciare cicatrici indelebili nella nostra scuola che si basa sull’armonico e trasparente equilibrio tra tutte le componenti che la costituiscono, e che invece questa norma costringerebbe a scontrarsi, in un groviglio di contrasti, di contrapposizioni, di frizioni che non giovano a nessuno, tantomeno agli studenti e al personale.
Perché sopportare uno o più anni e non per soli pochimesi? Perché consentire a una norma scellerata e nefasta di compromettere l’equilibrio si cui si regge la scuola? Perché introdurre tra le aule un clima di guerra e di sospetto, che non potrà non danneggiare irreparabilmente la scuola?
Siamo consapevoli che il Referendum, in definitiva, si vincerà solo se lo faranno proprio sia i non sindacalizzati, sia i colleghi iscritti ai sindacati; così come c’è bisogno di una larga condivisione che coinvolga oltre agli elettori che normalmente esercitano il loro diritto di voto, anche di tutti coloro che solitamente si astengono dalle elezioni.
Siamo convinti che tutti rifuggiamo la politica del tanto peggio tanto meglio.
Siamo convinti che la scuola è una risorsa troppo preziosa per la società per vederla distrutta da una norma che contiene aporie, contraddizioni e che di sicuro getterà nel caos il mondo della scuola
Siamo convinti di poter bloccare questa norma, SUBITO, prima che sia troppo tardi
Siamo convinti che con il vostro aiuto - prezioso e determinante - ce la faremo

lunedì 20 luglio 2015

Referendum scuola "referendum possibili"

Estratto Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2015- CORTE DI CASSAZIONE 
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in data 16 luglio  2015,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, muniti  dei  certificati comprovanti la loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di  voler promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 della  legge  13  luglio 2015,  n.  107,  "Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzion e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative vigenti", limitatamente alle seguenti parti: 
comma 18: "18. Il dirigente scolastico individua il personale  da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi da 79 a 83"; 
comma 73: "73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge conserva  la  titolarita'  della  cattedra  presso   la   scuola   di appartenenza.  Al  personale  docente  assunto  nell'anno  scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui  all'articolo  399  del  testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  medesimo   decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante  l'anno  di prova  e  alla  successiva  destinazione  alla  sede  definitiva.  Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c),  e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere  dall'anno  scolastico 2016/2017.  Il  personale  docente  in  esubero   o   soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno  scolastico   2016/2017   la   mobilita'   territoriale   e professionale  del   personale   docente   opera   tra   gli   ambiti territoriali.";
comma 79: "79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura  dei  posti  dell'istituzione  scolastica,   il   dirigente scolastico propone  gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati all'ambito territoriale di riferimento,  prioritariamente  sui  posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire  il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto  delle  candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza  nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. Il  dirigente  scolastico  puo'  utilizzare  i docenti in classi di concorso diverse da quelle  per  le  quali  sono abilitati,  purche'  posseggano   titoli   di   studio   validi   per l'insegnamento della disciplina e  percorsi  formativi  e  competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da  impartire  e  purche'non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in quelle classi di concorso."; 
comma 80: "80. Il dirigente scolastico  formula  la  proposta  di incarico in coerenza con il piano triennale  dell'offerta  formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche'  in  coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono  essere  svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e  dei  curricula  dei  docenti  sono  assicurate attraverso  la  pubblicazione  nel  sito  internet   dell'istituzione scolastica."; 
comma 81:  "81.  Nel  conferire  gli  incarichi  ai  docenti,  il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare  l'assenza  di  cause di incompatibilita' derivanti  da  rapporti  di  coniugio,  parentela  o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi."
comma 82: "82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente  che  riceva piu'  proposte  di  incarico  opta  tra  quelle  ricevute.  L'ufficio scolastico regionale provvede  al  conferimento  degli  incarichi  ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e  comunque  in caso di inerzia del dirigente scolastico."; 
comma 108, limitatamente alle parole: "ai fini  dell'attribuzione dell'incarico triennale"; 
comma  109,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole:  ",  sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82  ed esprimono,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  la  preferenza   per l'ambito territoriale di  assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della regione per cui hanno concorso"; 
comma  109,  lettera  c),  limitatamente  alle  parole:  ",  sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono,  secondo  l'ordine  delle   rispettive   graduatorie,  la preferenza per l'ambito territoriale di  assunzione,  ricompreso  fra quelli della provincia in cui sono iscritti"?
Dichiarano di eleggere domicilio presso  il  Comitato  Referendum Possibili  -  Via  G.  Da  Castel  Bolognese  n.81  -  00153  ROMA  - referendum@possibile.com - recapito 3471339576. 
 

Referendum scuola "leadership"

Estratto dalla Gazzetta n. 165 del 18.07.2015 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


 Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 luglio 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art.75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
 Volete voi che sia abrogata la legge del 13/7/2015 n. 107 "RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 162 del 15/7/2015) ? 
Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Avvocato Marco Tronci -vai Sabotino,22- Roma
Via Sabotino n. 22 - 00195 Roma.

sabato 18 luglio 2015

Referendum: quando si considera approvato?

Ai sensi dell’Articolo 75 della Costituzione, comma 4:
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza  e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Referendum: quando è valido?

Ai sensi dell’Articolo 75 della Costituzione,comma 4:
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Referendum: chi può partecipare?

Ai sensi dell’Articolo 75 della Costituzione, comma 3:
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

In quali casi non è ammesso il referendum?

Ai sensi dell’Articolo 75 della Costituzione comma 2:

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Referendum abrogativo: che cosa è?

Ai sensi dell’Articolo 75 della Costituzione:
E` indetto referendum popolare  per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge  quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La riforma della scuola è legge

Estratto dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 del 15-7-2015

Legge 13 luglio 2015, n. 107 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) 


note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015

venerdì 10 luglio 2015

Il nostro appello al Presidente della Repubblica

Afragola (Na), 10.07. 2015

Appello

Da:  “A scuola per passione

A: Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica On. le Sergio Mattarella


Un’ Italia migliore è possibile con una reale buona scuola!

Con la presente ci si appella alla Sua sensibilità istituzionale affinché, prima di promulgare la legge (A.C. 2994-B), in virtù degli  artt. 54 e 76 della Costituzione, voglia chiedere con messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione delle norme  sulla “Buona Scuola”, cosicché siano modificate e definitivamente approvate nel modo più giusto possibile nell’interesse di tutti i cittadini e della nostra Italia.

Tale appello affonda le sue radici nei molteplici profili di illegittimità costituzionali contenuti nella riforma della scuola e pubblicati  in rete da illustri Costituzionalisti  tra i quali  l’On. Ferdinando Imposimato,  il Prof. Alberto Lucarelli,  il Prof. Massimo Villone alle cui affermazioni umilmente ci si riporta, per il contrasto con gli artt. 1,  3,  9 ,10 , 30 , 33 , 34 , 36 , 53 , 70 , 72 , 76 , 81 , 97, 117 della nostra Carta Costituzionale.

Con l’occasione si ritiene opportuno rilevare quanto l’analisi del testo di legge sia resa estremamente difficile dalla formulazione del maxiemendamento,   che ha condensato la riforma in un solo e unico articolo, che consta di ben 212 commi, in palese  contrasto con l’articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata “articolo per articolo e con votazione finale”.
Dunque ci si appella alla Sua qualità di Garante  della Costituzione, per richiamare l’attenzione del Parlamento sul modo di legiferare, che non appare coerente con la ratio della Costituzione.
A fortiori, sull’apposizione del voto di fiducia  si  evidenzia che le ivi previste assunzioni dei docenti potrebbero essere utilmente attivate entro il 2015 attraverso l’adozione di un decreto legge ad hoc, in coerenza con la legge di stabilità.
A nome di quanti hanno a cuore la Scuola, “A scuola per passione” ringrazia per la preziosa attenzione e per l’impegno che da Lei sarà speso  per il bene dell’Italia esprimendoLe la più alta considerazione.
 Marina Pannone


Per contatti con  il Comitato “A scuola per passione” - Referente: prof.ssa avv. Marina Pannone

http://ascuolaperpassione.blogspot.it/ *“A scuola per passione” è un Comitato nato a seguito di un Tavolo tecnico tenutosi ad Afragola (Na) l’otto giugno 2015, a cui hanno preso parte Professori Universitari, Direttori di riviste scientifiche, Giornalisti, Dirigenti Scolatici, D.S.G.A, Docenti, Rappresentanze sindacali, Associazioni di categoria, Albi professionali, Associazioni Culturali, Genitori, Circoli Universitari, liberi cittadini, all’indomani dell’approvazione del Testo del Disegno di Legge A.S. 1934 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) da parte della Camera dei Deputati. La centralità del Convegno ha visto in primo piano l’interesse del minore e la salvaguardia della sua serenità di studente motivato. Al termine del dibattito, l’Assemblea, composta da centinaia di persone, ha nominato la scrivente, prof.ssa avv. Marina Pannone,  referente con le Istituzioni. Il Comitato ha  approfondito il testo della riforma redigendo una lettera – petizione al Presidente della Repubblica, ai Senatori e ai Deputati, sottoscritta da 1455 persone,  sul tema sulla Riforma della scuola già sottoposto alla Sua pregiata attenzione.

giovedì 9 luglio 2015

Organico dell'autonomia II parte

      
  Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l'altro, i criterie le modalità per l'utilizzo dei docenti della rete, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonchè di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.

ll personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (art. 1, co. 63-77).

Inoltre, lo stesso personale  potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (art. 1, co. 85); particolare, prevede, nel testo come modificato nei due rami del Parlamento:

segue: Organico dell'autonomia

In particolare, prevede, nel testo come modificato nei due rami del Parlamento:

istituzione dell'organico (docente) dell'autonomia, composto da posti comuni,posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che,dall'a.s. 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale. Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016. 
Sempre dall'a.s. 2016-2017, l'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.

I contenuti: programmazione triennale dell'offerta formativa

In particolare, prevede, nel testo come modificato nei due rami del Parlamento:
 l'introduzione della programmazione triennale dell'offerta formativa. Nel Piano triennale le scuole indicheranno il fabbisogno di personale docente e ATA (per quest'ultimo, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal D.P.R. 119/2009), nonchè  le infrastrutture e le attrezzature materiali di cui hanno bisogno per l'espansione dell'offerta formativa. Obiettivi di quest'ultima sono, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in italiano e in altre lingue europee, anche tramite l'utilizzo della metodologia CLIL, il potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, di musica e arte, giuridiche ed economiche, digitali, lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l'apertura pomeridiana della scuola, il contrasto della dispersione scolastica e della discriminazione, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, la riduzione del numero di alunni per classe, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, la definizione di un sistema di orientamento.
Il piano è predisposto dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio di istituto (art. 1, co. 5-7, 12-17 e 19);

Iter della riforma della Scuola

Il 9 luglio 2015 l'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente (A.C. 2994-B) il disegno di legge di riforma della scuola presentato dal Governo il 27 marzo 2015 (A.C. 2994).
L'esame del testo era stato concluso dall'Assemblea della Camera, in prima lettura, il 20 maggio 2015, con l'approvazione di varie modifiche.

Il testo così risultante (A.S. 1934) era stato ulteriormente modificato dal Senato, dove l'esame si era concluso il 25 giugno 2015.


Il provvedimento  - che si compone ora di un unico articolo con 212 commi - intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le stesse delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative (art. 1, co. 1-4).

Il disegno di legge di riforma della scuola è stato approvato dalla Camera

Il 9 luglio 2015 l'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma della scuola, presentato dal Governo il 27 marzo 2015.
Il testo era stato approvato dall'Assemblea della Camera in prima lettura, con modifiche, il 20 maggio 2015 e, con ulteriori modifiche, il 25 giugno 2015, dall'Assemblea del Senato. 


mercoledì 1 luglio 2015


Riforma scuola Renzi e incostituzionalità: Lucarelli 'Parlamento ridotto al silenzio'

http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/06/riforma-scuola-renzi-e-incostituzionalita-lucarelli-parlamento-ridotto-al-silenzio-00459513.html


La nostra lettera aperta al Presidente della Repubblica, ai Senatori e ai Deputati è stata pubblicata sul sito www.iussit.com, sito di informazione giuridica, e sul sito www.dsgalibero.it, associazione nazionale dei dsga.

martedì 30 giugno 2015

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 (terza sezione) Estratto

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 novembre 2014 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Risarcimento del danno»
(...) Omissis
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Firme

Il diritto italiano- Contratti a tempo detreminato settore pubblico

Il diritto italiano
11      L’articolo 117, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana prevede che «[l]a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dal [diritto dell’Unione] e dagli obblighi internazionali».
12      In Italia, il ricorso a contratti a tempo determinato nel settore pubblico è disciplinato dal decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (supplemento ordinario alla GURI n. 106, del 9 maggio 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 165/2001»).
13      L’articolo 36, comma 5, di tale decreto, come modificato dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (supplemento ordinario alla GURI n. 179 del 4 agosto 2009), intitolato «Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale» dispone quanto segue:
«In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (…)».
14      Secondo le ordinanze di rinvio, il lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione è altresì soggetto al decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235, del 9 ottobre 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 368/2001»).
15      L’articolo 5, comma 4 bis, di tale decreto legislativo è formulato come segue:
«Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (…)».
16      Ai sensi dell’articolo 10, comma 4 bis, di detto decreto legislativo, come modificato dall’articolo 9, comma 18, del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (in prosieguo: il «decreto legge n. 70/2011»), convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 (GURI n. 160, del 12 luglio 2011):
«(…) sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA [amministrativo, tecnico ed ausiliario], considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto».
17      Per quanto riguarda il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nell’articolo 4 della legge del 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (GURI n. 107, del 10 maggio 1999), come modificata dal decreto legge del 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2009 n. 167 (GURI n. 274, del 24 novembre 1999; in prosieguo: la «legge n. 124/1999»). Secondo il giudice del rinvio nelle cause C‑22/13 e da C‑61/13 a C‑63/13, è pacifico che tale legge si applica solo alla scuola statale. Detta legge non si applica, invece, alla scuola comunale, che resta soggetta ai decreti legislativi n. 165/2001 e n. 368/2001.
18      Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 124/1999:
«1.      Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.
2.      Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3.      Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
(…)
6.      Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge.
(...)
11.      Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) (…)
(…)
14 bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie (…)».
19      Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131 (in prosieguo: il «decreto n. 131/2007»), gli incarichi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale sono di tre tipi:
–        supplenze annuali, su posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare;
–        supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, su posti non vacanti, ma ugualmente disponibili;
–        supplenze temporanee per ogni altra necessità, ossia supplenze brevi.
20      L’immissione in ruolo di cui all’articolo 4, comma 14 bis, della legge n. 124/1999 è disciplinata dagli articoli 399 e 401 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (supplemento ordinario alla GURI n. 115 del 19 maggio 1994; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 297/1994»).
21      L’articolo 399, comma 1, di tale decreto così dispone:
«L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401».
22      L’articolo 401, commi 1 e 2, di tale decreto stabilisce quanto segue:
«1.      Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’art. 399, comma 1.
2.      Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente».

Il diritto dell’Unione Europea- La direttiva 1999/70-Migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato

Il diritto dell’Unione
 La direttiva 1999/70
3        La direttiva 1999/70 è fondata sull’articolo 139, paragrafo 2, CE e, ai sensi del suo articolo 1, è diretta ad «attuare l’accordo quadro (…), che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale [Confederazione europea dei sindacati (CES), Unione delle confederazioni dell’industria e dei datori di lavoro dell’Europa (UNICE), Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP)]».
4        La clausola 1 dell’accordo quadro così recita:
«L’obiettivo del presente accordo quadro è:
a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
5        La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:
«1.      Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.
2.      Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai:
a)      rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
b)      contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici».
6        La clausola 3 dell’accordo quadro, intitolata «Definizioni», così prevede:
1.      Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
(…)».
7        La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», prevede, al suo punto 1, quanto segue:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
8        Ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi»:
«1.      Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a)      ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b)      la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c)      il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2.      Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a)      devono essere considerati “successivi”;
b)      devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

Sentenza Corte Costituzionale n.76/2013- Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente MAZZELLA - Redattore MATTARELLA

Sentenza  76/2013
GiudizioGIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del 13/03/2013    Decisione  del 22/04/2013
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2012.
(...)Omissis
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso spedito per la notifica il 19 giugno 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 22 giugno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), che ha modificato in parte l’art. 3 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
Il testo della disposizione impugnata è il seguente:
«1. Alla L.R. 19/2007 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.
2-ter. È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
2-quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’intesa di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente”».
2.— Tale disposizione, consentendo alle istituzioni scolastiche, sia pure a titolo sperimentale, di procedere all’organizzazione di concorsi ed al reclutamento del personale docente «nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato», oltrepasserebbe i limiti della potestà normativa della Regione, ponendosi in evidente contrasto con una cospicua serie di norme statali, soprattutto nella parte in cui, con formulazione poco chiara, consente che tali concorsi si svolgano anche in assenza di un accordo tra lo Stato e la Regione.
(...)Omissis
                                  Considerato in diritto
(...)Omissis

3.— Nel merito, la questione è fondata.
La norma impugnata consente alle istituzioni scolastiche – secondo quanto riportato in precedenza – di «organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»; a tali selezioni è ammesso a partecipare – in base al comma 2-ter dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, modificato dalla norma oggi in esame – soltanto «il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento». In base al sistema così creato, quindi, ciascun istituto scolastico statale ha la possibilità, alle condizioni indicate, di bandire i concorsi per il reclutamento dei docenti precari con incarico annuale.
È evidente, però, che in tal modo la Regione dispone in merito all’assunzione di una categoria di personale, appunto quello docente, che è inserito nel pubblico impiego statale. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, infatti, con le sentenze n. 37 del 2005 e n. 147 del 2012 – l’una in riferimento al c.d. personale ATA e l’altra in rapporto alla diversa posizione dei dirigenti scolastici – nell’attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.
La disposizione in esame si inserisce nel corpo dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, norma titolata «Valorizzazione dell’autonomia scolastica». Ora, il fatto che la previsione di concorsi per l’assunzione del personale docente sia inserita in tale ambito non muta i termini della questione, perché la valorizzazione dell’autonomia non può spingersi fino al punto di consentire ai singoli istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente con concorsi locali. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la legge regionale in esame limita la possibilità di assunzione del personale docente – scelto nell’ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento – ai soli incarichi annuali, avendo come obiettivo quello di favorire la continuità didattica; anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego.
La previsione della possibilità di reclutare tale personale con modalità stabilite da una legge regionale, quindi, oltre ad essere del tutto eccentrica rispetto all’ordinamento nel suo complesso, è in evidente contrasto con il menzionato parametro costituzionale.
4.— Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Gli ulteriori parametri costituzionali richiamati rimangono assorbiti.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

sabato 27 giugno 2015

Da: gianmarco.centinaio@senato.it
Data: 25-giu-2015 8.28
A: "marinapannone@libero.it"<marinapannone@libero.it>
Ogg: Re: Lettera aperta sulla Riforma della Scuola

SCUOLA: CENTINAIO, LEGA VOTERA' CONTRO LA FIDUCIA

ROMA, 24 GIU "La scuola di Renzi? E' pessima. Altro che assunzioni subito, questo provvedimento è solo l'ennesima presa in giro agli insegnanti che ancora una volta saranno umiliati da un premier che racconta solo bugie. Il governo usa ancora la fiducia bavaglio per imporre una legge che non è condivisa neanche da tutta la maggioranza. Noi per coerenza e per convinzione porteremo avanti la nostra battaglia e faremo un'opposizione durissima alla fiducia e a un testo che è da bocciare come tutto il governo. La Lega non fa sconti: Renzi se lo metta in testa".