lunedì 20 luglio 2015

Referendum scuola "referendum possibili"

Estratto Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2015- CORTE DI CASSAZIONE 
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in data 16 luglio  2015,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, muniti  dei  certificati comprovanti la loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di  voler promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 della  legge  13  luglio 2015,  n.  107,  "Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzion e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative vigenti", limitatamente alle seguenti parti: 
comma 18: "18. Il dirigente scolastico individua il personale  da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi da 79 a 83"; 
comma 73: "73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge conserva  la  titolarita'  della  cattedra  presso   la   scuola   di appartenenza.  Al  personale  docente  assunto  nell'anno  scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui  all'articolo  399  del  testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  medesimo   decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante  l'anno  di prova  e  alla  successiva  destinazione  alla  sede  definitiva.  Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c),  e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere  dall'anno  scolastico 2016/2017.  Il  personale  docente  in  esubero   o   soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno  scolastico   2016/2017   la   mobilita'   territoriale   e professionale  del   personale   docente   opera   tra   gli   ambiti territoriali.";
comma 79: "79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura  dei  posti  dell'istituzione  scolastica,   il   dirigente scolastico propone  gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati all'ambito territoriale di riferimento,  prioritariamente  sui  posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire  il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto  delle  candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza  nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. Il  dirigente  scolastico  puo'  utilizzare  i docenti in classi di concorso diverse da quelle  per  le  quali  sono abilitati,  purche'  posseggano   titoli   di   studio   validi   per l'insegnamento della disciplina e  percorsi  formativi  e  competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da  impartire  e  purche'non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in quelle classi di concorso."; 
comma 80: "80. Il dirigente scolastico  formula  la  proposta  di incarico in coerenza con il piano triennale  dell'offerta  formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche'  in  coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono  essere  svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e  dei  curricula  dei  docenti  sono  assicurate attraverso  la  pubblicazione  nel  sito  internet   dell'istituzione scolastica."; 
comma 81:  "81.  Nel  conferire  gli  incarichi  ai  docenti,  il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare  l'assenza  di  cause di incompatibilita' derivanti  da  rapporti  di  coniugio,  parentela  o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi."
comma 82: "82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente  che  riceva piu'  proposte  di  incarico  opta  tra  quelle  ricevute.  L'ufficio scolastico regionale provvede  al  conferimento  degli  incarichi  ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e  comunque  in caso di inerzia del dirigente scolastico."; 
comma 108, limitatamente alle parole: "ai fini  dell'attribuzione dell'incarico triennale"; 
comma  109,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole:  ",  sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82  ed esprimono,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  la  preferenza   per l'ambito territoriale di  assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della regione per cui hanno concorso"; 
comma  109,  lettera  c),  limitatamente  alle  parole:  ",  sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono,  secondo  l'ordine  delle   rispettive   graduatorie,  la preferenza per l'ambito territoriale di  assunzione,  ricompreso  fra quelli della provincia in cui sono iscritti"?
Dichiarano di eleggere domicilio presso  il  Comitato  Referendum Possibili  -  Via  G.  Da  Castel  Bolognese  n.81  -  00153  ROMA  - referendum@possibile.com - recapito 3471339576. 
 

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